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Residenza fiscale all'estero: niente dichiarazione in Italia

In presenza di redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il cittadino italiano, privo di residenza fiscale in patria, non deve dichiarare tali proventi, né corrispondere le imposte nazionali, attesa la prevalenza della norma convenzionale rispetto alla normativa tributaria interna, in caso di contrasto fra le stesse. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria nella sentenza N. 21442 del 13 ottobre 2017

IL CASO
Ad un giornalista e corrispondente del quotidiano “La Stampa”residente in Inghilterra, l’Agenzia delle Entrate  ha contestato l'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente (stipendi e altre indennità), nonché mancato versamento di IRPEF e Addizionali, con riferimento all’anno d’imposta 2000. Il Giudice di Prime Cure ha dato ragione al contribuente, annullando l’avviso.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, viceversa, ha accolto l’Appello presentato dall’Ufficio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente , ritenendo che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare in Italia la retribuzione percepita per il lavoro prestato nello Stato di residenza, nonché provare l'ammontare dell'imposta ivi versata, con conseguente applicazione della disciplina dettata dagli art. 51, comma 8-bis, e art. 165 del TUIR.
Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione  , la quale invece ha accolto il ricorso e deciso nel merito cassando la sentenza senza rinvio.




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Speciale del: 20/11/2017