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Demansionamento: il lavoratore non puo rifiutare la prestazione di lavoro

Nel rapporto di lavoro è legittimo  il rifiuto da parte del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni che non gli spettano , sempre che tale rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e sia conforme a buona fede. 

Questo il principio ribadito ancora una volta dalla Cassazione lavoro nella sentenza n. 836 del 16.1.2018.
Nel caso specifico,  ad esempio la Corte di Cassazione  ha ritenuto non giustificato il rifiuto della prestazione da parte del dipendente,  e legittimo il suo licenziamento motivato dall'assenza  dal  posto di lavoro, dopo che per due mesi era stato adibito a mansioni inferiori 

La Suprema Corte conferma la legittimità del licenziamento e  ricordando precedenti giurisprudenziali conformi,  afferma che  il lavoratore  vittima di demansionamento può far presente l’illecito e rivolgersi al giudice del lavoro, ma non può di sua iniziativa sospendere del tutto la prestazione lavorativa , cui è obbligato per contratto, fintantoché il datore di lavoro, da parte sua, onora il  principale obbligo contrattuale che è l’erogazione della retribuzione. 




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Speciale del: 31/01/2018