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La disciplina dei redditi occasionali -voucher - dopo il DL Dignità:cosa cambia

In sede di conversione del D.L. 87/2018 -  Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese la Camera  ha introdotto l’art. 2-bis. – Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali.
Le modifiche riguardano:

  • L’obbligo di  autocertificare all'INPS, al momento in cui ci si registra nella piattaforma informatica INPS, la propria situazione da parte dei soggetti che usufruiscono della possibilità di considerare al 75% l'importo dei compensi per prestazioni di lavoro occasionali.Si tratta degli studenti con meno di 25 anni di età, dei pensionati di vecchiaia, i disoccupati titolari di indennità e i soggetti che percepiscono il reddito di inclusione.
  • Per i prestatori a favore di imprese agricole obbligo di autocertificare, nella piattaforma informatica Inps, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
  • Per le imprese del turismo l’utilizzo dei voucher è possibile con un tetto massimo di dipendenti fino a 8 al posto di 5 per la generalità delle altre imprese.
  • Aumento per il settore agricolo e turismo del limite di utilizzo da tre a 10 giorni
  • Per il settore agricolo, viene precisato che il limite massimo di quattro ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento all'arco temporale dei 10 giorni, anziché alla singola giornata.
  • Per i soli imprenditori agricoli, poi, si esclude l’applicazione della sanzione prevista per la violazione ad uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale nel caso in cui la violazione sia dovuta a informazioni non corrette contenute nelle autocertificazioni dei prestatori.
  • Torna la possibilità di essere pagati in contanti, viene infatti previsto che il prestatore all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, puo’ scegliere invece che l’accredito in un conto bancario, il pagamento in contanti che sarà effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.



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Speciale del: 09/08/2018