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Locazione turistica: entro 24 ore obbligo di Comunicazione in Questura

Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all'arrivo dell'inquilino, devono comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, quindi anche coloro che affittano immobili per uso turistico, dovranno provvedere all'iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura, lo ha previsto il Decreto Sicurezza, con l'articolo 19-bis aggiunto in sede di conversione in legge, che introduce un'interpretazione autentica dell'art. 109 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si tratta del portaleAlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Come infatti chiarito dal Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, “gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico”.

Una circolare non ha però chiaramente forza di legge, per cui quest'obbligo è stato disatteso e la modulistica presente sul sito di fatto è stata sempre riservata solo agli operatori professionali. Con il varo del Decreto Sicurezza è stato posto rimedio al problema e chiarito una volta per tutte che l'obbligo di identificazione degli inquilini/ospiti e la comunicazione dei dati alla Questura riguarda anche gli affitti brevi.

Con l'art. 19-bis del Decreto Sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, è stata introdotta un'interpretazione autentica delle norme del TULPS.

Il testo delle norme stabilisce infatti che “L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni”.




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Speciale del: 10/12/2018