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Chi materialmente distrugge le scritture contabili risponde penalmente.

Con riferimento al reato tributario di “Occultamento o distruzione di documenti contabili”, (di cui all' art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000), la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto si configura solo se la documentazione contabile, di cui si ritiene vi sia stato l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita. Ciò in quanto non risulta possibile distruggere o occultare ciò che materialmente non esiste.




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Speciale del: 24/01/2020