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Beni donati agli enti del terzo settore: nuove regole per le detrazioni

In arrivo le regole per l’erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

E’con il Decreto 28 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2020 n. 24) che il Ministero del lavoro attua quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti  dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 del codice del terzo settore, elevato al 35 per cento qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato.

Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 , le liberalità in denaro o in natura erogate da perosne fisiche, enti e società a favore di Ets non commerciali (articolo 79, 5 comma, del Dlgs n. 117/2017) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. 




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Speciale del: 04/02/2020