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Decreto Rilancio l’agevolazione Irap e il trattamento contabile

Il decreto Rilancio stabilisce all’articolo 24 che: non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

La norma dispone circa il pagamento del saldo dell’IRAP relativo all’anno di imposta 2019, stabilendo che non è dovuto.

L’agevolazione riguarda solamente i soggetti che hanno conseguito ricavi, quelli di cui al primo comma dell’articolo 85 (o compensi di cui all’articolo 54 nell’ambito del lavoro autonomo) per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.




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Speciale del: 20/05/2020