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La postergazione dei finanziamenti dei soci e degli amministratori nel 2020

I versamenti effettuati dai soci in favore di una società commerciale, a prescindere dall’entità della quota posseduta, si possono dividere in due categorie: quelli effettuati a titolo definitivo (per esempio per aumento di capitale sociale, immediato o futuro, per copertura di perdite, o simili) e quelli a titolo temporaneo, che presuppongono una futura restituzione. Se dalle scritture contabili non è possibile ricavare in modo inequivocabile il versamento a titolo definito, i versamenti dovranno essere considerati come finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società, e come tali rientranti nella sfera del mutuo, civilmente regolamentato dall’articolo 1813 del Codice civile e dall’articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (espressamente dedicato al finanziamento dei soci).

Il finanziamento dei soci alla società, anche se previsto espressamente dal Codice civile, trova un limite nel caso concreto, in quanto, per poter essere effettuato, è necessario che sia previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto della società finanziata.

Come è noto, l’atto costitutivo rigido delle società a responsabilità limitata semplificata non dispone di questa previsione, motivo per cui questa tipologia di società non potrebbero e non dovrebbero essere finanziate dai suoi soci a titolo temporaneo: la possibilità di costituire una società con capitale anche esiguo e la contestuale mancata previsione della possibilità per questa di ricevere finanziamenti dai soci a titolo di mutuo, lascia evincere la volontà del Legislatore di indirizzare i versamenti dei soci in direzione della capitalizzazione della società.

I finanziamenti dei soci a titolo di muto, fruttifero o infruttifero, presentano delle rilevanze di ordine fiscale che sono state approfondite nell’articolo Il trattamento fiscale degli interessi per finanziamenti dei soci alla società.




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Speciale del: 28/10/2020