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Il rimborso del credito IVA da dichiarazione

In base al comma 3 dell’articolo 30 del DPR 633 del 1972, il cosiddetto Testo Unico IVA, per il caso del contribuente in attività, il rimborso del credito IVA derivante da dichiarazione annuale potrà essere richiesto solo nel caso in cui questi rientri in una delle fattispecie, espressamente indicate:

  • contribuente con aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive;
  • contribuente che ha effettuato operazioni attive non imponibili per più del 25% del totale;
  • contribuente che voglia richiedere solo il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni ammortizzabili, e di beni e servizi per studi e ricerche;
  • contribuente con una prevalenza di operazioni non soggette a IVA;
  • contribuente non residente nel territorio italiano.

Per poter essere richiesto a rimborso (anche parzialmente) il credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere superiore a 2.582,28 euro.

La prima fattispecie, quella del contribuente con aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n.81/E del 14 marzo 1995, si considera realizzata quando questi eserciti un’attività per la quale l’aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, risulti inferiore all’aliquota media degli acquisti.

I beni strumentali, acquistati o alienati, non concorrono al calcolo in questione, mentre vi concorrono i canoni di locazione dei beni in leasing finanziario.

La seconda fattispecie, quella del contribuente che ha effettuato operazioni attive non imponibili per più del 25% del totale, si considera realizzata quando questi eserciti una attività per la quale più del 25% delle operazioni attive sono non imponibili secondo la normativa IVA.

La terza fattispecie, quella contribuente che voglia richiedere solo il rimborso dell’IVA versata per l’acquisto di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche, rappresenta una situazione di semplice inquadramento: il diritto al rimborso spetta nei limiti dell’importo relativo agli acquisti e alle importazioni di tali tipologie di beni e servizi.

Per inquadrare correttamente la fattispecie bisogna tenere presente che la definizione di bene ammortizzabile a cui fare riferimento è quella delineata della normativa fiscale, non civile, con tutte le conseguenze derivanti dalla puntualizzazione.

Anche la quarta fattispecie, quella del contribuente con una prevalenza di operazioni non soggette a IVA, è di facile inquadramento, essendo il caso di chi effettua operazioni prive del requisito della territorialità per oltre il 50% del totale; nello specifico sono le operazioni non soggette a IVA disciplinate sul DPR 633/72 dall’articolo 7 all’articolo 7-septies.

Infine, l’ultima fattispecie si realizza nel caso in cui il contribuente sia un soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia o che abbia nominato un rappresentante fiscale: in questi casi il rimborso è libero.

In aggiunta alle fattispecie espressamente indicate dal comma 3 dell’articolo 30 del DPR 633 del 1972, prima esposte, esistono ulteriori situazioni che permettono il rimborso dell’IVA al contribuente in attività.

Una delle situazioni è quella del contribuente che transita dal regime ordinario, soggetto a IVA, al regime forfettario, non soggetto a IVA, che potrà richiedere a rimborso l’eventuale credito IVA esistente nella dichiarazione dell’ultimo anno in regime ordinario.

Il comma 9 dell’articolo 34 del DPR 633/72 prevede la possibilità, per i produttori agricoli che hanno effettuato cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie, di richiedere a rimborso (in alternativa alla detrazione) un credito IVA figurativamente calcolato sulla base delle operazioni non imponibili effettuate, applicando le percentuali di compensazione, sempre che tale credito sia di importo superiore a 2.582,28.

Il limite di importo non è previsto per la fattispecie regolata dal comma 4 dell’articolo 30 del DPR 633/72: nel caso in cui un contribuente presenti le ultime tre dichiarazioni IVA a credito, potrà chiedere a rimborso il minore dei tre importi importi, al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

Il comma 2 dell’articolo 30 del DPR 633/72 prende in esame uno specifico caso di rimborso: quello del contribuente che ha cessato l’attività. In questo caso il rimborso è libero, non presenta alcun vincolo, neanche di importo, e viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventualità che l’imposta chiesta a rimborso superi l’importo di 30 mila euro, qualifica il contribuente cessato come un soggetto a rischio, e in conseguenza di ciò dovrà presentare una apposita garanzia.




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Speciale del: 16/02/2021