Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Rimborso IVA per cessazione attività: teoria e pratica

La cessazione dell’attività, sia per il lavoratore autonomo che per la società, rappresenta una delle fattispecie per le quali il Legislatore attribuisce legittimità alla richiesta del rimborso del credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta in cui l’attività è terminata.

Quello del rimborso IVA è argomento complesso e ricco di casistiche e la situazione specifica della cessazione dell’attività non manca di essere denso di sfaccettature anche di ordine pratico.

La normativa attribuisce alla fattispecie della cessazione dell’attività un contorno particolare; da un lato il comma 2 dell’articolo 30 del DPR 633/72 considera legittima la richiesta di rimborso, motivo per cui questa potrà essere effettuata per qualsiasi importo (non esistendo il limite minimo previsto per i contribuenti in attività), ma al tempo stesso il comma 4 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72 qualifica, quella della interruzione dell’attività, come una situazione a rischio: in conseguenza di ciò, in caso di richiesta di rimborso per un ammontare superiore a 30 mila euroal contribuente sarà richiesto di fornire una idonea garanzia.

La garanzia, in base al comma 5 dell’articolo 38-bis del DPR 633/72, dovrà consistere in una cauzione in titoli di Stato (o in titoli garantiti dallo Stato), in una fideiussione bancaria, in una polizza assicurativa fideiussoria. Da un punto di vista prettamente pratico, questa richiesta può rappresentare un ostacolo non semplice da superare, si pensi al caso di una società di capitali che richiede il rimborso IVA al termine della procedura di liquidazione, quando avrà ripartito ai soci l’eventuale attivo residuo: l’istanza di rimborso sarà trasmessa dal Liquidatore, il quale terminerà il suo incarico con la predisposizione delle dichiarazioni fiscali in nome della società, della quale, dopo l’estinzione non avrà più la rappresentanza.

Ai contribuenti cessati, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.103/E del 2006, è data la possibilità di cedere il credito IVA in modo unitario (non frazionato), possibilità che, insieme al suo utilizzo in compensazione, in talune situazioni, dovrebbe essere considerata come una modalità agevolata di concreto recupero del credito fiscale.

Ai fini di una ipotesi di utilizzo futuro, per le persone fisiche, si ricorda che un credito IVA per cessazione attività, lasciato in compensazione, potrà essere utilizzato anche nei successivi periodi di imposta riportandolo sul quadro RX del modello Redditi PF, sul quale è possibile esporre i crediti derivanti da dichiarazioni di cui non è più obbligatoria la presentazione.




Stampa l'intero Speciale
Speciale del: 24/02/2021