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Assenze per malattia e licenziamento per giustificato motivo

IL CASO
Il lavoratore, con mansioni di fattorino, adiva il tribunale di Milano per chiedere l’annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a “causa dell’inadeguatezza sotto il profilo produttivo ed organizzativo della prestazione lavorativa”, con conseguenti:
1)    condanna a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli l’indennità, a norma del comma 4, dell’art. 18 della L. 300/1970.     oppure
2)    risoluzione del rapporto di lavoro e corresponsione dell’indennità, a norma del comma 5,dell’art. 18 della L. 300/1970. oppure
3)    risoluzione del rapporto di lavoro e corresponsione dell’indennità, a norma del comma 6, dell’art. 18 della L. 300/1970.
Nello specifico, l’azienda ha licenziato il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, applicando il tentativo obbligatorio di conciliazione, che ha avuto esito negativo, basandosi sulle numerose assenze del lavoratore (808 assenze su 1500 giorni di lavoro) brevi e reiterate, costanti nel tempo e spezzettate.

Il Tribunale di Milano non ha accolto la prima domanda
del lavoratore (condanna a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli l’indennità, a norma del comma 4, dell’art. 18 della L. 300/1970), in quanto l’applicazione del comma 4, dell’art. 18 citato richiede che il fatto posto a fondamento del licenziamento sia inesistente; cosa che non è, in quanto è stato dimostrato l’elevato numero delle assenze.
Di conseguenza, il giudice ha dichiarato risolto il contratto di lavoro ed ha applicato la Riforma Fornero, condannando l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria (nel caso di specie, il giudice tenendo conto del comportamento delle parti e della durata del rapporto di lavoro ha quantificato l’indennità risarcitoria in 15 mensilità).
 



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Speciale del: 07/10/2015