La Cassazione Civile con sentenza n. 6114 del 30 marzo 2016, ha confermato il giudizio di merito affermando che è esclusa l'applicazione degli studi di settore per il contribuente che rappresenti al Fisco una situazione reddituale ben diversa da quella presupposta dai parametri standard posti a fondamento dell'accertamento, quali il contestuale svolgimento di lavoro dipendente, sia pure part time, nonché la vetustà e l'obsolescenza dei beni destinati all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.
IL CASO
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'ufficio di Latina aveva rettificato, sulla base dei parametri presuntivi di reddito di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. del 27/3/1997, sugli studi di settore, il reddito di una contribuente che svolgeva contemporaneamente attività dipendente ed attività professionale.
La Regionale confermava il verdetto di primo grado decretando la nullità dell’atto impugnato; segnatamente, argomentano i giudici di merito, la contribuente aveva dimostrato l’infondatezza della pretesa e la non rispondenza degli standards alla realtà concreta, visto che la stessa svolgeva l’attività di lavoro dipendente, come documentato dalle buste paga allegate e che all'attività di "richiesta certificati e disbrigo pratiche" dedicava solo il tempo che ne resta libero. Inoltre, puntualizzava la Commissione, i beni con cui operava il soggetto accertato erano vecchi e obsoleti.
L'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, avendo i giudici decretato la nullità dell’avviso sulla base di fatti generici, privi di riscontro probatorio.