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Ok al fondo patrimoniale se non pregiudica la riscossione

Ai fini dell’integrazione del reato di  sottrazione fraudolenta  (art. 11 del D.Lgs. n. 74/ 2000) la costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando sia coeva alla condotta di omesso versamento delle imposte, non esonera il Fisco dalla necessità di dimostrarne l’idoneità a pregiudicare la riscossione del debito tributario. A chiarirlo la Suprema Corte con sentenza n. 47827 pubblicata lo scorso 17 ottobre. 

IL CASO
La vicenda è di un contribuente imputato per il reato di sottrazione fraudolenta ex art 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 19.3.2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui all'art. 81 cpv c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (capi 3 e 4) e art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (capo 5) e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione - assolveva l'imputata dal reato di omesso versamento IVA, confermando la condanna per il reato di sottrazione fraudolenta
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11.
A giudizio del ricorrente, infatti, la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, nè totalmente nè parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale; la stessa  giurisprudenza di legittimità in più circostanze ha ammesso la facoltà dell'ente di riscossione di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale, senza dover provare l'estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.




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Speciale del: 06/11/2017