L’articolo 2492 del Codice civile al comma 1 dispone che “compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale”.
Una liquidazione può dirsi tecnicamente conclusa solo quando tutti i crediti sono stati riscossi, tutti i beni sono stati monetizzati, tutti i debiti sono stati pagati, senza residui di alcun tipo.
Però nella realtà dei fatti, possono esistere numerosi e molto comuni casi in cui non è concretamente possibile estinguere del tutto i debiti o riscuotere del tutto i crediti.
Le situazioni che si possono creare sono sostanzialmente tre:
1. che la società abbia estinto tutte le passività ma presenti ancore delle attività iscritte;
2. che la società abbia riscosso tutti crediti ma non sia riuscita ad estinguere tutti debiti;
3. che la società presenti nel Bilancio finale di Liquidazione contestualmente debiti e crediti.
Se è indubbio che nelle prime due situazioni, in determinate condizioni, sarà comunque possibile procedere con il deposito del Bilancio finale di Liquidazione, a cura del Liquidatore, con conseguente chiusura della procedura, bisognerà essere più prudenti nell’ultimo caso.