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Trattamento di fine mandato e tassazione separata: approfondimenti interpretativi

Gli amministratori di una società di capitali possono svolgere il loro incarico a titolo oneroso o a titolo gratuito. L’articolo 2389 comma 1 del Codice civile stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

La delibera assembleare che fa sorgere il diritto alla retribuzione da parte dell’amministratore assume il carattere dell’essenzialità, sia ai fini civili che a quelli fiscali, in mancanza di essa, infatti, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte dell’amministratore o degli amministratori, è nullo, e i compensi corrisposti sono indeducibili per la società.

Il legislatore non inserisce all’interno di uno specifico inquadramento lavoristico l’espletamento dell’attività di amministratore, la quale, a seconda delle specifiche situazioni, può rientrare nel contesto del lavoro dipendente, del lavoro dipendente assimilato, del lavoro autonomo. Ma, mentre l’inquadramento come prestazione di lavoro dipendente assimilato può considerarsi quello naturale per questa tipologia di prestazione lavorativa, gli altri due trovano più specifiche limitazioni. Come chiaramente indicato dall’Agenzia delle Entrate sulla Circolare numero 105 del 12 dicembre 2001 “per  regola  generale   i proventi derivanti  dagli  uffici   di  amministratore,  sindaco   o revisore di società ed   enti  danno  luogo   a  reddito  assimilato   a  quello  di   lavoro dipendente.

Il contratto di riferimento è quello di collaborazione coordinata e continuativa, il cosiddetto co.co.co., limitato dal legislatore, in conseguenza di un diffuso utilizzo improprio dello strumento, a specifiche e ben determinate situazioni, tra le quali, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 67/E del 6 luglio 2001, si annovera appunto l’attività di amministratore di società, quale fattispecie tipica da inquadrare nel perimetro della collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura reddituale di questa tipologia contrattuale tipicizzata segue oggi le medesime modalità di determinazione e di gestione di reddito e ritenute previste per il lavoro dipendente; con la differenza, non secondaria, che questa tipologia contrattuale non presenta, però, le medesime tutele del lavoro dipendente.




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Speciale del: 08/07/2021