Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle

La rateizzazione delle cartelle di pagamento viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base:

  • alla soglia di debito 
  • alle condizioni economiche dichiarate o documentate. 

La conversione in legge del DL Aiuti pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio ha previsto importanti novità in merito.

In particolare, il Decreto Aiuti ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione. 

SCARICA QUI I FORMULARI PER RATEIZZARE LE TUE CARTELLE

L'agenzia della riscossione con comunicato stampa di ieri 18 luglio ha sottolineato che nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre, sempre il DL Aiuti ha previsto che per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. 

In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. 

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

In dettaglio:

  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). 
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.



Stampa l'intero Speciale
Speciale del: 19/07/2022