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Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole

Il Ministero della Giustizia in data 24 febbraio ha aggiornato la sezione FAQ (istituita nel mese di gennaio) relativa all'Albo gestori della crisi d'impresa.

In particolare, si segnalano tra le altre, le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione e per l’attestazione dell’avvenuto completamento del tirocinio.

In una faq viene peraltro chiarito per chi è obbligatorio il tirocinio semestrale e "Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio". Clicca qui per consultare le FAQ 

Ricordiamo che con comunicato il Ministero della Giustizia infornava dell'avvio della creazione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art 356 del codice della crisi e dell'insolvenza.

Dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”. 

Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n 75. 

Il contributo di iscrizione all’albo può essere versato con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324 indicando come causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.

E' bene sottolineare che sono disponibili i seguenti recapiti per richieste di chiarimento:

  •  chiamare allo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al venerdì
  • oppure scrivere a: [email protected]



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Speciale del: 27/02/2023