In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.
La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.
Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti" si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023
- su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119,
- la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023
Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.
Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.
Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.