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TFR in busta paga, aspetti da considerare

Con D.p.c.m. n. 29 del 20.02.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2015, sono state definite (in ritardo) le modalità attuative per l'erogazione del TFR in busta paga. Si tratta della possibilità offerta dalla Legge di Stabilità 2015 ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR). Tale opzione è valida, in base alla Legge di Stabilità 2015, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018.
Vero è, però, che a causa dei ritardi nell'approvazione del D.p.c.m., il TFR in busta paga non sarà erogabile prima della busta paga di aprile, con un ulteriore slittamento a 3 mesi dalla richiesta nel caso in cui l'azienda abbia meno di 50 addetti e, per l'erogazione del TFR, abbia fatto richiesta di accesso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato.
L'opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare.
Il dipendente, tuttavia, prima di effettuare la scelta di ricevere il TFR in busta paga, deve valutarne attentamente la convenienza nel proprio caso specifico, effettuando alcune importanti considerazioni.
 



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Speciale del: 01/04/2015