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Legge n. 109/2015 in sintesi: rivalutazione pensioni ma non solo

La L. 17 luglio 2015, n. 109, entrata in vigore il 21 luglio 2015, non si occupa solo della rivalutazione delle pensioni,  a seguito della  sentenza della Corte costituzionale (ART.1) ,   ma anche provvedimenti in materia di :
 
ART. 2
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
ART. 3
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
ART. 4
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonche'  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249
ART. 5
Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo
ART. 5BIS
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
ART. 6
Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS
ART. 7
TFR in busta paga
 
 
Art. 1 della L. 109/2015
L’art. 1 della L. 109/2015 riguarda misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni. In particolare, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Consulta n. 70 del 2015 , determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
  1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  2.  nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  3.  nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  4. nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  5.  non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria ossia l'art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:
  • - 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • - 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte, e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
  • - 75% per i trattamenti pensionistici  sopra  4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
  • - 50% per i trattamenti pensionistici sopra  5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;
  • - 45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo.
Le misure percentuali si applicano sull'importo complessivo del trattamento pensionistico. Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.



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Speciale del: 23/07/2015