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Caduta dall'alto in agricoltura: il datore è responsabile

Anche in mancanza di specifiche norme, come nel caso di raccolta delle mele da una semplice scala a mano ,  il datore è comunque tenuto a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare il verificarsi di lesioni alla salute e l'integrità fisica dei lavoratori .Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 12110  del 16 maggio 2017, che, ribaltando i due giudizi di merito, rinvia alla Corte di appello il ricorso di un lavoratore agricolo a termine contro il proprio datore di lavoro .

IL CASO
Il lavoratore N.B., dipendente a tempo determinato dell'azienda agricola di M.S., cadeva da circa 8 metri di altezza mentre era intento alla raccolta delle mele su una scala non dotata dei requisiti di cui al D.P.R. del ’55 e in assenza delle cinture di sicurezza.
Citava quindi in giudizio il datore di lavoro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti; quest’ultimo eccepiva che l’infortunio era occorso per esclusiva responsabilità del lavoratore che aveva compiuto un movimento brusco provocando così lo spostamento della scala e la successiva caduta.
I giudici di primo e secondo grado davano torto al lavoratore sull'assunto che l'infortunio fosse da imputarsi ad una sua imprudenza e che, trattandosi di attività manuali semplici, nessun'altra adozione di cautele fosse necessaria.
L’infortunato pertanto adiva la Suprema Corte formulando due motivi di ricorso in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso.

I giudici di legittimità, sul solco di numerosi precedenti giurisprudenziali e alla luce delle concrete modalità di realizzazione dell’infortunio, cassano la sentenza di appello , indicando i principi di diritto ai quali il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi.
In particolare, la Corte di Cassazione afferma che nei lavori in quota il lavoratore deve essere dotato di attrezzature e di dispositivi di sicurezza con i requisiti previsti dall’oramai abrogato D.P.R. 547/1955 (applicabile ratione temporis alla fattispecie s).

Vi è anche  l’occasione per ribadire che, anche in mancanza di specifiche norme, il datore è comunque tenuto ad applicare l’art. 2087 c.c., quale disposizione di natura autonoma che comporta l’obbligo per questo di predisporre tutti gli accorgimenti e le misure necessarie ad evitare il verificarsi di lesioni di beni primari come la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che prestano la loro attività al suo servizio, sottolineando che la responsabilità del datore non è esclusa neanche quando l’infortunio sia dovuto a imprudenza o imperizia  del lavoratore, purché sussista l’occasione di lavoro.
 




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Speciale del: 01/08/2017