L’imprenditore è tenuto a conservare e aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali tra cui fondamentali il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72.
Nel rispetto dell’inderogabile requisito di trasparenza nei confronti dei terzi, l’imprenditore dovrà, mediante la corretta tenuta delle scritture contabili, l’aggiornamento e la conservazione dei registri richiesti dalle normative, rendere la più completa e veritiera evidenza di tutti i fatti esterni e interni all’azienda che nel corso dell’esercizio si sono sviluppati.
I principali libri e registri sono i seguenti:
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Libro Giornale
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Libro degli Inventari
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Registro dei Beni Ammortizzabili
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Registri previsti ai fini Iva
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Scritture contabili ausiliarie di magazzino
I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario.
Vediamo qual è il metodo alternativo alla conservazione cartacea dei libri e dei registri.