L'art. 39, comma 1, lett. q), del D.L. 124/19 (Decreto fiscale) ha introdotto la confisca allargata o per sproporzione per tutte le fattispecie penal-tributarie.
Ciò consente di applicare l'art. 240-bis del c.p. per i delitti previsti e puniti dal D.Lgs. 74/00 (ad esclusione degli artt. 10-bis e 10-ter) nel caso di «condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale», quando:
«a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10».
La modifica inserita dal citato art. 39, comma 1, lett. q), del D.L. 124/19 (Decreto fiscale) ha quindi aggiunto l'art. 12-ter al D.Lgs. 74/00 (casi particolari di confisca), che consentirà di colpire – stante la ratio della norma – l'illecita accumulazione di ricchezza prodotta dalla commissione di delitti tributari particolarmente gravi.
L'art. 240-bis potrà quindi essere applicato, ad esclusione dell'omesso versamento di ritenute e dell'omesso versamento dell'IVA, a tutte le fattispecie previste e punite dal D.Lgs. 74/00, aggiungendo uno strumento di lotta all'evasione significativamente efficace, che potrà essere applicato in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette e il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità anche per interposta persona (fisica o giuridica).