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Prescrizione del Bollo Auto: il termine è di tre anni

Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.

In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

Esemplificando il testo letterale quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza triennale del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Risultano di particolare importanza le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio.

Inoltre occorre anche considerare che il bollo auto è tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale.
In tale ottica particolare attenzione ai fini della prescrizione occorre porre agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.

A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).

In tal senso riveste particolare importanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.

Il dispositivo infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo".

Ciò significa che  lo stesso non può definirsi come tributo proprio della regione ma "attribuita" alle regioni e non "istituita" dalle stesse.

Per approfondire leggi anche l'ordinanza n. 20425/2017 Prescrizione bollo auto triennale anche con iscrizione a ruolo




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Speciale del: 29/12/2017