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L' imposta di registro sul valore non soggetto a IVA nelle cessioni di fabbricati secondo il Notariato

Nello Studio n. 102-2012/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato le novità introdotte nelle cessioni di fabbricati in regime IVA dall’art. 9 del Decreto “crescita e sviluppo” (DL n. 83/2012) ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sinora, le cessioni di abitazioni da parte delle imprese costruttrici, dopo cinque anni dal termine dei lavori, restavano assoggettate in via definitiva al regime di esenzione IVA: se il venditore riceveva acconti esenti da IVA, anche il saldo al rogito era esente e l’atto scontava l’imposta di registro proporzionale in deroga all’applicazione del principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro.

Oggi, a seguito della riforma, è invece possibile che l’impresa cedente, in assenza di preliminare, abbia fatturato gli acconti in esenzione IVA (ove sia decorso il quinquennio) ma che, al momento del rogito, eserciti l’opzione per l’IVA: quindi l’operazione potrebbe risultare sottratta all’imposta di registro, tranne che per il saldo (assoggettato a IVA).




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Speciale del: 14/08/2012