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Lavoro occasionale di tipo accessorio: chiarimenti dell’ Inps

Con la recente circolare 49/2013 l’INPS è intervenuta sulle novità in materia di lavoro accessorio; in particolare, richiamando quanto già chiarito dal Ministero, l’Istituto si è soffermato sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio, ora non più soggetto a limitazioni di carattere soggettivo o oggettivo (eccetto il settore agricolo) ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
 
Tipologie di prestatori e attività
 
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34,DPR 633/72.
Pertanto, a decorrere dal 18/07/2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012) con riferimento ai buoni lavoro acquistati da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto:
  •  per ogni tipo di attività
  •  da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito)
purché nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, l’istituto conferma che il ricorso al lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.
 



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Speciale del: 18/04/2013