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Blocco degli ammortamenti 2020: il punto della situazione

A causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure contenitive messe in campo dalle autorità, è risultato da subito evidente che, per le imprese, l’esercizio 2020 avrebbe costituito una parentesi di eccezionalità per quel lungo fluire rappresentato dal bilancio d’esercizio, che solo per adempiere a necessità rappresentative viene chiuso dalla sua rappresentazione annuale.

Una delle tante questioni affrontate dal legislatore, con approccio derogatorio, in chiave emergenziale, è stata la rilevazione degli ammortamenti annuali, questione sensibile perché, a causa dell’interruzione forzata di molte attività, si è posto il problema della corretta rappresentazione della vita utile dei beni a utilità pluriennale, in un caso, come questo, in cui questi non potevano essere utilizzati, e non per scelta dell’azienda.

Come s’è accennato, il legislatore che ha affrontato la questione ha risposto con una norma in deroga, i cui effetti sono valevoli per il solo anno 2020. La previsione normativa ha fatto presto discutere a causa di alcune sue sensibilità tecnicheche, grazie ad attente successive interpretazioni, sono state parzialmente smussate.

L’articolo 60 (dal comma 7-bis al comma 7-quinquies) del DL 104/2020, il cosiddetto decreto Agosto, come convertito dalla Legge 126/2020, prevede che i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e dei Principi contabili nazionali possano “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Quindi le quote di ammortamento civilistiche, previste per l’esercizio 2020, possono slittare, parzialmente o totalmente, di un anno, con conseguente modifica del piano di ammortamento originario. Si tratta di una deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile, che tratta proprio dell’ammortamento civilistico.

Il legislatore prevede anche però, per coloro che si avvalgono della deroga, l’obbligo di iscrivere al patrimonio netto una riserva indisponibile di utili per un importo corrispondente al totale delle quote di ammortamento non rilevate, ma che avrebbero dovuto esserlo in base alla normativa ordinaria. Se gli utili dell’esercizio 2020 non risulteranno sufficienti a colmare l’ammontare previsto della riserva, a questa dovranno essere destinate altre riserve di utili iscritte in bilancio (di esercizi precedenti) o altre riserve patrimoniali disponibili, e dopo di queste eventuali utili di esercizi futuri.




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Speciale del: 15/06/2021