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Super ammortamento: cosa succede in caso di accettazione "tacita" delle opere appaltate?

Con la Risoluzione n.77 del 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in meirto agli effetti prodotti dalla cd. accettazione tacita delle opere appaltata - quando il committente non procede ad alcuna "formalizzazione" dell'accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici - sulla disciplina del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 205.

Si ricorda che in linea di massima in un contratto di appalto a terzi, gli investimenti si considerano "effettuati" ai fini del Super bonus alla data di "ultimazione" della prestazione ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, che è di regola individuata nel momento di "accettazione senza riserve" dell'opera dell'appaltatore. Per quanto riguarda dal punto di vista fiscale, l'ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né risultano essere state fornite specifiche indicazioni nei documenti di prassi.

Entrando nel merito, la risoluzione 77/2021 ha chiarito che l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 10582 del 2015 ) in tema di accettazione tacita - che, al pari dell'accettazione espressa, è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del TUIR - debba essere applicato anche in materia di super ammortamento




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Speciale del: 03/01/2022