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Acconto IVA 2023: in scadenza il 27.12

Entro il prossimo 27 Dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2023, calcolato utilizzando uno dei tre metodi alternativi:

  1. il metodo storico. In questo caso, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato,o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
    • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
    • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
    • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
  2. il metodo previsionale. Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
    • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
    • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
    • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
    • Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
  3. il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
  4. operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  5. operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  6. operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Da quest'anno i calcoli devono tenere conto anche dell'orietamento dell'agenzia delle entrate chiarito con la Risposta a interpello n 460/2023

Tale risposta replica ad un istante che ha un credito d’imposta per il settore turistico/ricettivo dell’articolo 1, del Dl 152/2021, applicabile anche ai crediti generati dai bonus edili, chiarendo che, chi ha acquisito crediti fiscali edili, che prevedono la scadenza del loro utilizzo al 31 dicembre 2023, deve prestare attenzione a non compensarli con debiti «non effettivamente dovuti», al solo fine di massimizzare l’utilizzo del credito edile, per crearne uno di nuovo, da utilizzare in compensazione nell’anno successivo, con un codice tributo diverso o a rimborso. 

Sinteticamente la risposta ha evidenziato che, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si propone  di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

L'agenzia conclude affermando che tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'''invenzione'' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

Leggi anche Credito d'imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso 




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Speciale del: 19/12/2023