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L’acconto della cedolare secca entro il 30 novembre 2011

Coloro che hanno scelto di tassare i redditi da locazione di immobili ad uso abitativo con l’imposta sostitutiva del 21% o19% - chiamata cedolare secca (introdotta con l’art. 3 del D.lgs. 23/2011, attuata con il provvedimento Ag. Delle Entrate n. 55394 del 7.4.2011)- devono provvedere a versare il secondo acconto entro il 30.11.2011, utilizzando il codice tributo 1841 se l’ammontare dell’imposta sostitutiva supera 51,65.
In particolare entro tale data dovrà essere versato:

  • il 100% (unica soluzione) dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 per i contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
  • il 60% (seconda rata) dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 per i contratti in corso al 31 maggio 2011, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.


Speciale del: 14/11/2011