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Il secondo acconto Ires ed Irap 2011 entro il 30.11.2011

I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc) devono versare la seconda rata di acconto IRES e/o IRAP, o l'acconto in unica soluzione, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre per i soggetti "solari"). Gli acconti d’imposta devono essere versati in due rate se l’importo della prima rata supera 103 €. In questo caso:

  • la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo (pari al 100%), deve essere versata entro il termine previsto per il pagamento a saldo relativo alla dichiarazione presentata per l’esercizio precedente. La prima rata può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse;
  • la seconda, pari al 60% dell’acconto complessivo (pari al 100%), deve essere versata entro il 30.11.2011, ossia entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Se l’importo della prima rata, invece, non è superiore a 103 € il versamento dell’acconto deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011.



Speciale del: 16/11/2011