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Il trattamento contabile e fiscale dei Software

Nella normativa italiana, il software, con le sue particolari e diversificate caratteristiche, non presenta un trattamento puntuale ed analitico; motivo per cui, sarà necessario inquadrare la fattispecie per natura e richiamare le norme generali e specifiche che regolamentano l’inquadramento che gli abbiamo dato, in base alle sue caratteristiche.

Da un punto di vista civilistico, il punto di partenza è l’articolo 2575 comma 1 del Codice civile, il quale tratta le opere dell’ingegno di carattere creativo, categoria all’interno della quale è, senza difficoltà, possibile configurare il software, che per sua natura è una opera dell’ingegno dell’uomo.

A questo si accompagnerà il Principio contabile OIC 24 dedicato alle Immobilizzazioni immateriali, che ci fornirà le informazioni necessarie per poter distinguere le diverse fattispecie e inquadrarle in modo corretto.

Dal punto di vista fiscale, il trattamento sarà una una conseguenza dell’inquadramento civilistico che avrà il compito, fondamentale, di classificare correttamente per natura il software oggetto della nostra analisi.

Il passo fondamentale è quindi quello di rintracciare le caratteristiche peculiari del software specifico, per poter poi procedere ad un livello superiore di classificazione, quello funzionale alla normativa civilistica. L’inquadramento fiscale costituisce una conseguenza di questo processo.

Il primo passo di questo processo di qualificazione, classificazione e inquadramento consiste nel fare una distinzione ideale dei software in due macro-classi: quelli di base e quelli applicativi.



Speciale del: 03/12/2020