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Società agricole e determinazione del reddito su base catastale

Dal 1 gennaio 2007 anche le società sia di persone, che di capitali o cooperative, se esercitano attività agricola, possono determinare il reddito su base catastale: tale possibilità, prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007, era consentita solo all’imprenditore individuale o alle società semplici.

Le società agricole per beneficiare di tale possibilità devono rispettare determinate condizioni:
  1. Indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 C.C. : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
  2. Indicazione nella ragione o denominazione sociale di “società agricola”.
E’ possibile l’esercizio delle attività connesse a condizione che non venga snaturata la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole.

La determinazione del reddito secondo le regole catastali, si attua mediante opzione da comunicare nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
L’opzione è vincolante per un triennio e dopo si rinnova di anno in anno fino a quando non viene espressamente revocata.
L’opzione perde tuttavia efficacia se la società perde i requisiti per essere considerata agricola.
 
Nota: La facoltà per le società agricole di determinare il reddito secondo le regole catastali è stata abolita dall’art. 1, comma 513 della L. 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013. Torna tutto come prima il 2006 e la facoltà resta solo per le società semplici.
 



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Speciale del: 17/05/2013