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Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Dopo l’omologazione, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore vanno attuati. In questa fase entrano in gioco il liquidatore, l’Organismo di composizione e il giudice, con le modalità indicate dall’art. 13 della legge 3/2012. Il liquidatore provvede a vendere i beni del debitore, mentre l’Organismo di composizione si occupa di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.



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Speciale del: 10/07/2013