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Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore si svolge secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14-sexies della Legge n. 3/2012), passando per la presentazione delle domande di partecipazione (art. 14-septies della Legge n. 3/2012), la formazione del passivo (art. 14-octies della Legge n. 3/2012) e la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della Legge n. 3/2012). Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di 4 anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione. Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l’esdebitazione.



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Speciale del: 16/07/2013