Il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento, istituito dal comma 2° dell'art. 15 della Legge n° 3 del 2012, è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile che può delegare questa funzione ad un dirigente del Ministero od un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza sulla tenuta del registro e sugli organismi iscritti, dell'Ispettorato generale del Ministero.