In tema di accertamenti bancari, la presunzione sui prelevamenti ingiustificati dal conto corrente è applicabile anche agli agenti immobiliari, salvo che il Giudice, con motivazione esaustiva, qualifichi il contribuente come lavoratore autonomo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 26774 del 13 novembre 2017, con cui ha accolto il ricorso presentato dall'ufficio.
IL CASO
In particolare il caso riguardava la presunzione di imponibilità dei prelevamenti dal conto di un agente immobiliare. La CTR ligure aveva ravvisato la natura professionale e non imprenditoriale dell’attività di agente immobiliare esercitata dal contribuente e ha ritenuto di potere applicare la pronuncia della Corte costituzionale n. 228 del 2014 che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004.
Tale norma afferma la presunzione di imponibilità versamenti e prelevamenti sul conto corrente intestati a lavoratori autonomi e agli imprenditori , in assenza di prova contraria; la Consulta ha definito illegittima la parte che applica la presunzione anche ai prelevamenti dei lavoratori autonomi o professionisti, rendendola non utilizzabile dal Fisco come base per l'accertamento presuntivo .
Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’Amministrazione, che lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alla qualificazione dell'attività economica del contribuente quale lavoro autonomo ovvero di impresa.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, e rinvia ad altro giudizio in quanto "la CTR si è limitata ad affermare apoditticamente la natura professionale e non imprenditoriale dell’attività economica esercitata dal contribuente, facendo riferimento ad Albi professionali non specificati. Di certo, tale accertamento costituisce la premessa essenziale per l’applicazione della sentenza n. 228 del 2014 che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla L. n. 311/2004; in assenza di tale valutazione, la sentenza è nulla" .