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Credito di imposta per la Formazione 4.0: in arrivo il decreto

La legge di bilancio 2018 ha introdotto,  con i commi da 46 a 56 dell'art. 1,  un credito d'imposta per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente nell'ambito e delle tecnologie Industria  4.0 nel 2018.
I soggetti interessati sono le imprese che attuano una attività di formazione pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, senza distinzioni di :

  • forma giuridica,
  • regime contabile,
  • settore produttivo.

Gli ambiti formativi nei quali si potrà applicare il credito di imposta  sono i seguenti:

AMBITO DELLA FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

  • big data e analisi dei dati,
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine

E’ esclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale credito:
• spetta fino ad un importo massimo annuo di € 300.000 per ciascuna impresa;
• è pari al 40% delle spese calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo occupato nelle attività formazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti si fa presente che il credito d'imposta per la Formazione Industria 4.0 :

  • spetta se l'attività risulta inserita in contratti collettivi aziendali o territoriali  depositazi persso le direzioni del lavoro territoriali 
  • è previsto l'obbligo di attestare la formazione effettuata al dipendente con un certificato ufficiale , che il lavoratore possa utilizzare anche in altre esperienze di lavoro.

Dal punto di vista fiscale  il credito:  
• potrà essere utilizzato solo in compensazione nel mod. F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (dal 2019 per le spese sostenute nel 2018);
• non si applicano né il limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei crediti di imposta (art. 1 co. 53 L. n. 244/07) né quello generale di € 700.000 (art. 34 L. 388/2000);
• non rileva ai fini del reddito nè dell'Irap;
• va indicato a quadro RU del mod. Redditi a partire da quello di maturazione.

I costi vanno certificati:
• per le società soggette alla revisione dei conti dal soggetto che effettua la revisione
• per altri soggetti da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.

La suddetta certificazione  andrà  “allegata” al bilancio. Il costo relativo alla certificazione sarà ammesso anch'esso al credito d'imposta nel limite massimo di €. 5.000.
Per le disposizioni attuative è previsto  un decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia, che è attualmente in fase di preparazione. 

 




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Speciale del: 27/02/2018