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Delibera 2022 di distribuzione degli utili ai soci: procedura e costi

Entro il prossimo 30 aprile 2022, ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2021, le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono convocare l’assemblea dei soci per approvare il relativo bilancio di esercizio.

Ad oggi infatti non è stato prorogato il termine dei 120 giorni in 180, come avvenuto per i bilanci 2019 e 2020, per cui si applica il termine ordinario per l’approvazione del bilancio  di 120 giorni:

  • per le Spa, secondo l'art. 2364, comma 2 del codice civile, gli amministratori devono convocare l’assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società;
  • per le Srl, secondo quanto stabilito dall’art. 2478-bis del c.c., gli amministratori devono presentare il bilancio ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 C.C..

Con la chiusura del bilancio d’esercizio viene evidenziato il risultato dell’esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione. Di conseguenza  in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita).

A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono essere così sintetizzate:

In caso di Utile

  • accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)
  • accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.)
  • copertura perdite esercizi precedenti
  • riporto a nuovo
  • distribuzione ai soci

In questo ultimo caso, la delibera di distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni (art. 4, Tariffa parte I, DPR.131/86) con assolvimento dell’imposta fissa di euro 200 (R.M. n. 174/2000).

In caso di Perdita

  • Rinvio all’esercizio successivo
  • copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto

Vediamo ora di analizzare tutti i passi da compiere in caso di distribuzione ai soci dell’utile conseguito nel 2021.




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Speciale del: 24/03/2022