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Il ravvedimento del quadro RW dedicato al monitoraggio fiscale

In base all’articolo 4 comma 1 del DL 167/1990, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono investimenti all’estero, anche di natura finanziaria, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei Redditi al fine di adempiere agli obblighi del cosiddetto monitoraggio fiscale.

Coloro che non sono obbligati all’effettuazione della dichiarazione dei redditi, non sono per questo esonerati dalla trasmissione del quadro RW, nel caso in cui si detengano attività estere soggette a monitoraggio: in questo caso il relativo modello Redditi potrà essere trasmesso con i soli frontespizio e quadro RW. In maniera non difforme potranno fare i contribuenti che presentano il modello 730, per il caso dei quali si rimanda all’articolo di approfondimento L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF.

La corretta esposizione dei valori richiesti sul quadro RW può comportare l’obbligo di liquidare due imposte di stampo patrimoniale: 

  1. l’IVIE sugli investimenti immobiliari all’estero 
  2. e l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute all’estero.

In conseguenza di ciò, la corretta presentazione del quadro in questione non rappresenta una irregolarità di tipo informativo, ma, in quanto determinante per il corretto trattamento delle imposte di cui appena sopra, determina una irregolarità tributaria che, come tale, è possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.

Le violazioni del monitoraggio fiscale che possono comportare sanzioni sono: la mancata compilazione del quadro RW e il mancato versamento delle imposte IVIE e IVAFE, tra loro indipendenti, anche se potenzialmente collegate.




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Speciale del: 30/12/2020