La legge 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato a tutte le diverse gestioni dell’Istituto . A seguito della soppressione dell’Ipost, e dell’Inpdap ed Enpals, vengono ora fornite con la circolare 185 del 18 novembre 2015 le linee guida generali in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti. Tali indicazioni si applicano alle domande di pensione non ancora definite e quelle relative ad eventi morte successivi alla data del 18 novembre 2015.
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, per i familiari superstiti, che vedremo specificati meglio sotto, sorge il diritto a pensione ai superstiti. Si devono però realizzare le seguenti condizioni:
1. che il lavoratore deceduto fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto pur non essendo ancora pensionato avesse maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali OPPURE 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
I superstiti di un titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati "superstiti di assicurato".
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, che alla data alla data della morte non avesse diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.