La norma sull'equo compenso per i professionisti è entrata in vigore il 6 dicembre scorso, grazie ad un emendamento nella conversione in legge del decreto fiscale n. 148/2017 (cd collegato fiscale), che ha ampliato l'applicazione di un articolo inizialmente dedicato solo agli avvocati.
La norma, che va a modificare la Riforma delle professioni del 2012, intende tutelare il professionista in caso di squilibrio contrattuale e integra, anche dal punto di vista economico, quanto previsto già dal cd. Jobs act autonomi.
In particolare prevede:
-
il compenso delle prestazioni professionali deve risultare proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Per le professioni ordinistiche l'equo compenso sarà valutato tale in rapporto alle tabelle ministeriali dei parametri utilizzati in sede giudiziale . (Manca un riferimento concreto per le professioni che non sono soggette a tali norme ministeriali)
-
Si applica a tutte le professioni, incluse quelle senza Ordini o Albi. che svolgono prestazioni nei confronti di:
-
banche,
-
assicurazioni
-
grandi imprese,
-
ma prevede anche “una norma di principio a cui la Pubblica Amministrazione si deve ispirare”.
Integrando quanto già previsto dal Jobs act dei lavoratori autonomi, vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole contrattuali che possono danneggiare il lavoratore autonomo, come ad esempio:
• la modifica unilaterale del contratto da parte del committente;
• il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa;
• il contratto non in forma scritta.
In queste ipotesi, è previsto anche il risarcimento dei danni.