Solitamente un’associazione può essere costituita:
- in forma orale (anche se nella pratica non avviene o comunque la costituzione in forma orale comporterebbe la non possibilità di accedere a registri, agevolazioni, contributi e quant’altro),
- attraverso una scrittura privata (autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o registrata presso l’ufficio del registro)
- attraverso atto pubblico (se si vuole ottenere il riconoscimento della personalità giuridica).
Il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto per le associazioni riconosciute è disciplinato dal codice civile; tuttavia la disciplina fiscale spesso interviene a restringere il campo di applicazione della disciplina generale civilistica per soddisfare ulteriori requisiti che il Legislatore ritiene più stringenti e adatti a particolari tipologie di enti, come nel caso degli enti sportivi dilettantistici.