Con la Risoluzione n.77 del 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in meirto agli effetti prodotti dalla cd. accettazione tacita delle opere appaltata - quando il committente non procede ad alcuna "formalizzazione" dell'accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici - sulla disciplina del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 205.
Si ricorda che in linea di massima in un contratto di appalto a terzi, gli investimenti si considerano "effettuati" ai fini del Super bonus alla data di "ultimazione" della prestazione ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, che è di regola individuata nel momento di "accettazione senza riserve" dell'opera dell'appaltatore. Per quanto riguarda dal punto di vista fiscale, l'ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né risultano essere state fornite specifiche indicazioni nei documenti di prassi.
Entrando nel merito, la risoluzione 77/2021 ha chiarito che l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n. 10582 del 2015 ) in tema di accettazione tacita - che, al pari dell'accettazione espressa, è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b), del TUIR - debba essere applicato anche in materia di super ammortamento