Ravvedimento operoso: ammesso il pagamento frazionato

Nella risoluzione 67/E del 23.06.2011 l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile frazionare l’importo dovuto a titolo di ravvedimento, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione di debito versata tardivamente. È necessario, inoltre, che non siano intervenuti controlli fiscali e che non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento.


La rateazione delle somme da ravvedimento e il ravvedimento parziale

Non è possibile rateizzare gli importi dovuti a titolo di ravvedimento; la rateazione, infatti, può essere applicata solo se prevista dalla legge.
Questo concetto, dapprima esposto con la Circolare 28/E del 23.06.2011, è stato confermato anche nella risoluzione n. 67/E del 23.06.2011.
Consentire la rateazione significherebbe poter cristallizzare il debito e le sanzioni in misura ridotta con il versamento della prima rata, entro i termini previsti. Invece il ravvedimento non si perfeziona con il pagamento della prima rata di quanto dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e il contribuente non può beneficiare della riduzione delle sanzioni se le rate successive alla prima sono effettuate oltre i termini previsti.
Questo, tuttavia, non significa che il contribuente non possa pagare a tranches gli importi dovuti, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In questo caso si deve parlare, però, di ravvedimento parziale, distinguendolo così dalla rateazione delle somme da ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 67/E del 23.06.2011 chiarisce che è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché:
• gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d’imposta pagato in ritardo;
• il pagamento si concluda entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, ad esempio, il contribuente che non abbia versato il 2° acconto Irpef 2010 per 100 Euro, potrà pagare in due o più soluzioni la quota capitale (20, 40, 30 e 10) con la relativa sanzione e gli interessi, purché ciò avvenga entro il 30.09.2011.
Se tra un versamento e l’altro dovesse intervenire un atto istruttorio, o se dovesse scadere il termine per il ravvedimento, quest’ultimo non sarebbe più valido e sulle eventuali somme residue non spetterebbe la riduzione delle sanzioni.


Aggiornata il: 27/06/2011