Contribuenti minimi: le agevolazioni nel testo della manovra correttiva convertita in legge

Il regime dei contribuenti minimi  da oggi prevede l’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta dal 20 al 5% . Nel decreto legge 98/2011 sulla manovra correttiva si applicava alle attività intraprese:
• dal 1 gennaio 2012
• dal 1.1. 2008 per la durata di 5 anni (l’anno di inizio attività più i successivi 4).

Il comma 1 lettera B dell’art 27 della legge di conversione n. 111 del 15/7/2011 prevede ora l’applicazione anche oltre i 5 anni per i contribuenti che non hanno compiuto il 35% anno di età
Ad esempio un ventenne che iniziasse una attività nel 2012 potrebbe usufruire del nuovo regime dei minimi addirittura per 15 anni.


Gli altri requisiti in breve

La legge conferma la necessità , per rientrare nel regime dei minimi, che i contribuenti:
  • non abbiano esercitato attività di impresa negli ultimi 3 anni;
  • l'attività non sia la prosecuzione di un' altra svolta precedemente (eccetto la pratica professionale obbligatoria).
  • l'attività anche in continuità con quella di un altro soggetto non abbia raggiunto nell'anno precedente al cambio di regime un ricavo superiore ai 30.000 euro

Decadenza dall'agevolazione

Il regime dei minimi cessa quando il contribuente  nell'anno solare precedente:
  • abbia conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 30.000 euro
  • abbia effettuato cessioni all'esportazione
  • abbia distribuito utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co o a progetto.

Cessano inoltre se nel triennio precedente:
  • hanno acquistato beni per un ammontare superiore a 15.000 euro;
  • si avvalgono di regimi IVA speciali
  • sono non residenti
  •  effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi
  • sono soci o associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ( ex art. 116 del TUIR)

Il regime per gli ex -minimi dall'1.1.2012

Per coloro che usufruivano fino ad oggi del regime agevolato ma che avevano iniziato l'attività prima del 2008  e avevano un'altra attività nel triennio precedente  o superavano il limite di 30.000,  non si applicherà la nuova aliquota ma saranno comunque previste alcune semplificazioni contabili e agevolazioni fiscali.

Saranno infatti ancora esonerati:
  • dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA;
  • dall' IRAP.
Il reddito sarà dunque calcolato in maniera ordinaria attraverso gli scaglioni ordinari delle aliquote IRPEF  e saranno applicabili gli studi di settore e i parametri.
La scelta si comunica automaticamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ha  valore triennale.


Aggiornata il: 18/07/2011