Lo spesometro a regime dal 1° luglio 2011, obbligo operativo anche per gli operatori finanziari

Coloro che fanno acquisti di importo superiore a 3.600 € (iva inclusa), certificati da scontrini o ricevute fiscali, dovranno rilasciare i dati anagrafici e il codice fiscale al venditore che, a sua volta, dovrà comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2012 (per gli acquisti del 2011). Se gli acquisti sono certificati da fattura la soglia si abbassa a 3.000 € (iva esclusa).
Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi (in generale tutti i soggetti passivi Iva) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute. Deve trattarsi di operazioni rilevanti Iva, quindi quelle imponibili, non imponibili ed esenti, restando escluse invece quelle fuori campo Iva.
Devono essere comunicate solo le operazioni che superano un determinato importo, diverso a seconda che, per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l’emissione della fattura. In particolare:

  • 3.000 €, Iva esclusa, quando è obbligatoria la fattura;
  • 3.600 €, Iva inclusa, quando non è obbligatoria la fattura (ad esempio per gli esercenti al dettaglio).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30.05.2011 fa il punto sulle modalità di applicazione dello spesometro, chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.



A cosa serve lo spesometro

Il nuovo obbligo è stato introdotto per misurare la spesa dei contribuenti, da qui il suo nome “spesometro”.
Le comunicazioni che saranno inviate all’Agenzia delle Entrate permetteranno al fisco di confrontare il reddito dichiarato dai contribuenti con le spese da essi sostenute. In questo modo sarà più facile individuare gli evasori: spese e consumi infatti sono elementi utili per individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, per ricostruire la congruità dei volumi d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni dei soggetti Iva. Pertanto, ad esempio, se un contribuente dichiara di percepire 20.000 € di reddito, ma nello stesso anno, spende ad esempio 40.000€, potrebbe essere assoggettato ad un accertamento sintetico.

Cosa indicare nelle comunicazioni:

Per ogni tipo di operazione dovrà essere riportato:

  • l’anno di riferimento, in base alla data di registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione;
  • la partita Iva o Codice Fiscale di chi vende e di chi acquista;
  • l’importo del corrispettivo dovuto, con separata indicazione dell’Iva o della specifica che descriva il motivo per cui non è stata applicata l’Iva. Se si tratta di operazioni certificate da ricevuta o scontrino fiscale, per le quali non viene emessa la fattura, dovrà essere indicato il corrispettivo comprensivo di Iva.

Il periodo transitorio

Per consentire un approccio graduale al nuovo obbligo di comunicazione, è stato previsto un periodo transitorio nel quale varia il termine di presentazione e la soglia entro la quale scatta l’obbligo in questione.
Per il periodo d’imposta 2010:

  • il limite di € 3.000 e di € 3.600 è elevato ad € 25.000;
  • la comunicazione non è obbligatoria per le operazioni certificate da ricevuta o da scontrino fiscale;
  • il termine entro cui inviare la comunicazione è posticipato al 31.10.2011 (al posto del 30.04.2011).

L’esclusione per le operazioni non certificate da fattura resiste anche per il 2011, solo fino al 30.06.2011 (durante questo periodo, però, torna applicabile il limite di € 3.000, in quanto la soglia di 25.000 € vale solo per l’anno 2010).

I termini e le modalità di invio della comunicazione:

La comunicazione deve essere inviata entro il 30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento. Visto che per l’anno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha previsto un termine diverso, le prossime scadenze saranno:

  • 31.10.2011, comunicazione delle operazioni rilevanti Iva del periodo d’imposta 2010;
  • 30.04.2012, comunicazione delle operazioni rilevanti Iva del periodo d’imposta 2011.

Per l’invio deve essere utilizzato l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Le novità del decreto sviluppo e della manovra

Il Decreto Sviluppo ha eliminato l’obbligo di comunicazione a carico dei venditori, nel caso di acquisti, di importo superiore a 3.000€ o 3.600 €, da parte di consumatori finali, effettuati con carte di credito, prepagate o bancomat.
L’obbligo di segnalazione viene posto, con la manovra correttiva 2011, a carico degli operatori finanziari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate. Tali soggetti, pertanto, dovranno rilevare dagli estratti conti le operazioni soggette all’adempimento, e comunicarne i dati all’Agenzia delle Entrate con modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento direttoriale.


Aggiornata il: 25/07/2011