Contabilità semplificata ampliata dal Decreto Sviluppo 2011

Accesso alla contabilità semplificata per una più ampia platea di imprese. Il D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito dalla L. n. 106/2011, ha infatti aumentato i limiti di ricavi entro i quali è possibile usufruire di questo regime contabile, riservato a imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e esercenti attività commerciale. In particolare, il regime semplificato sarà adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti nell’anno precedente non siano superiori a:

  • € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.


I soggetti in regime semplificato, inoltre, possono dedurre nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura, l’intero costo delle singole spese relative a due esercizi, se di importo non superiore a € 1.000. L’agevolazione si riferisce alle fatture per contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta.



Tenuta della contabilità semplificata

In base all’art. 18 del DPR n. 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:

  • imprese individuali;
  • snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente,

di adottare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non siano superiori a:

  • € 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività.


In tale ipotesi, il regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 7 comma 2 lett. m) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011, la tenuta della contabilità semplificata è ora consentita qualora nell’anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:

  • € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 Si evidenzia, inoltre, che:

  • i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza. Sotto questo profilo va però segnalata l’eccezione operata dall’art. 7, comma 2, lett. s) del D.L. n. 70/2011 che ha previsto che i costi relativi a contratti da cui maturano corrispettivi periodici, di competenza di due peridi d’imposta, sono deducibili nell’esercizio in cui il contribuente riceve il documento. Questa deroga al principio di competenza di applica solo nel caso in cui il costo (senza tenere conto dell’Iva) sia inferiore a € 1.000;
  • in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.

Si rammenta infine, che la modifica in esame non interessa i lavoratori autonomi per i quali il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

Vantaggi e svantaggi del regime contabile semplificato

I vantaggi collegati all’applicazione del regime contabile semplificato sono i seguenti:

  • esonero della tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle schede di mastro;
  • il reddito è determinato sulla base della differenza fra i ricavi e costi seguendo il principio di competenza;
  • non c’è penalizzazione in materia di accertamento agli studi di settore;
  • per gli intermediari e rappresentanti di commercio è previsto il diritto ad una deduzione forfettaria decrescente dal 3% allo 0,5% sui ricavi di ammontare non superiore a € 92.962,24;
  • per gli autotrasportatori con licenza di trasporto merci per conto terzi scatta una deduzione forfettaria giornaliera.

 
Le imprese che optano per il regime contabile semplificato devono tenere, invece, i registri IVA (acquisti e vendite) e il registro dei beni ammortizzabili, che può essere omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni sono effettuate sul registro IVA acquisti.
Gli svantaggi derivanti dall’applicazione del regime di contabilità semplificata sono i seguenti:

  • non sono deducibili gli accantonamenti, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto di lavoro;
  • le società di persone provenienti dal regime di contabilità ordinaria tassano le riserve in sospensione d’imposta;
  • manca la struttura contabile necessaria per conoscere l’andamento aziendale e per rapportarsi con gli istituti di credito.

Esercizio contemporaneo di più attività

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività è necessario fare riferimento:

  • al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
  • al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto:
    • se l’attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;
    • se l’attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000.


Aggiornata il: 26/07/2011