Liti pendenti: ecco il modello per chiuderle

Con il provvedimento n. 2011/119854 del 13 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 Euro.
Si tratta di una novità introdotta con la manovra correttiva di luglio (art. 39, comma 12, del D.l. 98/2011), finalizzata a ridurre il numero delle pendenze giudiziarie.
Il modello si compone di un frontespizio e di alcune sezioni dove il contribuente deve inserire i dati per identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (se soggetto diverso) e la causa di riferimento.



Modalità e tempi per l’invio del modello

Il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate, per ciascuna lite, una distinta domanda di definizione. Il modello deve essere trasmesso entro il 2 aprile 2012, in via telematica, da parte dei soggetti abilitati o presso una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare il modello, verrà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con un’ulteriore e successiva nota.
Gli intermediari, o la direzione provinciale delle Entrate, devono rilasciare al contribuente:

  • una copia della domanda di definizione;
  • una copia della comunicazione on-line, che ne attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova di avvenuta presentazione.

Tutta la documentazione, versamenti compresi, deve essere conservata a cura del contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.

Il pagamento

I pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, con il Mod. F24 “versamenti con elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione.
Devono essere utilizzati il codice tributo 8082, e il codice identificativo 71, istituiti con la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011.
Gli importi da versare sono i seguenti:

  • 150 Euro per le liti di valore pari o inferiore a 2.000 Euro;
  • 10% del valore della lite, se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente;
  • 50% del valore della lite, se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia delle Entrate;
  • 30% del valore della lite, se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

Per determinare il valore della lite sono prese in considerazione solo le imposte; in caso di sole sanzioni il valore della lite è dato dalla somma delle sanzioni irrogate.
In caso di errore scusabile, l’Amministrazione comunicherà al contribuente la differenza dovuta e i relativi interessi.


Aggiornata il: 14/09/2011