L’F24 soppianta l’F23 e conquista tutte le imposte

Per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.11.2011) ha ampliato il raggio d’azione del Mod. F24, che diventa lo strumento di pagamento delle principali imposte indirette, finora pagabili con F23. Attraverso questo passaggio dovrebbe essere possibile utilizzare il meccanismo della compensazione finora precluso alle imposte indirette (visto tra l’altro il richiamo nel decreto stesso all’articolo 17 del d.lgs. 241/1997). Si resta comunque in attesa di un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio, con cui verranno stabiliti i termini e le modalità operative per l’attuazione di questa norma.



L’F24 di ieri e di oggi

Ricordiamo che fino a questo momento il Modello F24 veniva utilizzato per versare: le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, l’Iva, le imposte sostitutive, l’Irap, le addizionali regionale e comunale all’Irpef, i contributi Inps e i premi Inail, i diritti camerali, gli interessi in caso di pagamento rateale, le sanzioni tributarie, l’Ici e gli altri tributi locali (se sussiste la convenzione tra il Comune e l’Agenzia delle Entrate).
Con questa nuova disposizione, invece, potranno essere pagate con F24 anche:

  • le imposte di successione e donazione;
  • l’imposta di registro;
  • le imposte ipotecaria e catastale;
  • le tasse ipotecarie;
  • l’imposta di bollo (tranne il caso sotto esposto);
  • l’imposta sostitutiva dei finanziamenti a medio e lungo termine;
  • i tributi speciali;
  •  i relativi interessi, sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale.

Restano valide le modalità di pagamento dell’imposta di bollo (disciplinate dall’art. 3 comma 1 del D.p.r. 642/1972), che prevedono:

  • il versamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate e il rilascio, da parte di quest’ultimo, di un apposito contrassegno telematico;
  • il versamento dell’imposta in modo virtuale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o attraverso il versamento nel conto corrente postale.


Aggiornata il: 21/11/2011